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Assicurazione trasporto merci: il limite di 1 euro al chilo che quasi nessun mittente conosce

Per legge il vettore stradale risarcisce fino a 1 euro per chilo nei trasporti nazionali. Come coprire il valore reale della merce: dichiarazione e polizze.

Redazione · 18 giugno 2026

Se un bancale da 300 chili di componenti elettronici del valore di 40.000 euro viene distrutto durante un trasporto nazionale, il vettore deve per legge fino a 300 euro. Non è una clausola vessatoria del corriere: è il limite fissato dal codice civile. La differenza tra il valore della merce e quel limite è scoperta, a meno che il mittente non abbia fatto una di due cose: dichiarare il valore o assicurare la merce per conto proprio.

Quanto risarcisce davvero il vettore?

L’articolo 1696 del codice civile fissa il tetto: nei trasporti nazionali su strada il risarcimento per perdita o avaria non può superare 1 euro per chilogrammo di peso lordo della merce. Per i trasporti internazionali su strada vale la Convenzione CMR, che limita la responsabilità a 8,33 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, un’unità di conto del Fondo Monetario Internazionale il cui controvalore in euro varia nel tempo. Per il trasporto con più modalità, la norma prevede limiti dedicati: 1 euro al chilo in ambito nazionale e 3 euro al chilo in ambito internazionale, come ricostruito anche da Assolombarda nella sua nota sulla responsabilità vettoriale.

Il limite salta solo in un caso: dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti. Ma la colpa grave va provata dal danneggiato, e la giurisprudenza la riconosce in ipotesi circoscritte. Costruire la propria copertura sulla speranza di dimostrare la colpa grave altrui non è una strategia: è una scommessa.

Perché il limite esiste e perché ti riguarda?

Il senso economico è chiaro: il vettore conosce il peso della merce, non il suo valore. Un limite per chilogrammo gli permette di prezzare il servizio e assicurare la propria responsabilità senza conoscere cosa c’è dentro ogni collo. Il corollario, però, è tutto a carico del mittente: più alto è il valore per chilo della tua merce, più sei scoperto. Chi spedisce sabbia è coperto quasi sempre; chi spedisce elettronica, meccanica di precisione, farmaci o moda quasi mai.

Perché ti riguarda: il momento in cui le aziende scoprono l’articolo 1696 è quasi sempre dopo il sinistro, quando la liquidazione arriva ed è una frazione del danno. A quel punto le opzioni sono finite.

Come si copre il valore reale della merce?

Le strade sono due, con logiche e costi diversi.

Attenzione a un equivoco diffuso: la “assicurazione vettoriale” che il trasportatore esibisce copre la responsabilità del vettore, cioè fino ai limiti di legge. Non è un’assicurazione sulla tua merce. Leggere “vettore assicurato” nel preventivo e sentirsi coperti è l’errore più comune di tutta la materia.

Cosa guardare in una polizza merci prima di firmarla?

Quattro voci decidono la qualità reale della copertura, molto più del premio.

Da dove cominciare in azienda?

In pratica: un controllo che richiede un pomeriggio. Calcolare il valore medio per chilogrammo delle proprie spedizioni tipo, confrontarlo con 1 euro al chilo sul nazionale e verificare cosa prevedono i contratti con i vettori abituali su responsabilità, dichiarazione di valore e assicurazione. Sopra pochi euro al chilo di valore, lo scoperto è strutturale e la polizza merci va almeno quotata. Il tema si integra con le altre clausole che decidono chi paga quando qualcosa va storto, dalle giacenze ai tempi di resa, e con la ripartizione del rischio nelle vendite internazionali: su quest’ultima, il riferimento è la nostra guida agli Incoterms 2020, dove i termini CIP e CIF includono per il venditore proprio l’obbligo di assicurare. Per i numeri e i limiti citati vale sempre la regola: verifica finale col tuo consulente legale o assicurativo sul caso specifico.

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