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NORMATIVA

Carico e scarico, la franchigia di attesa scende da 120 a 90 minuti, e il committente che ritarda rischia il 10% di fatturato

La legge 105/2025 abbassa a 90 minuti la franchigia di attesa gratuita al carico e allo scarico, fissa un indennizzo di 100 euro all'ora e estende al trasporto l'abuso di dipendenza economica. Un'indagine di Assotir di marzo 2026 segnala però che farla rispettare resta difficile.

Redazione Logistica B2B · 17 ottobre 2026

Dal 2025 un camion può restare in coda a carico o scarico solo 90 minuti gratis, non più 120: oltre quella soglia il committente deve 100 euro per ogni ora o frazione di ritardo.

Perché ti riguarda: se la tua azienda carica o scarica mezzi pesanti nel proprio piazzale, la nuova regola cambia il calcolo economico di ogni attesa fuori standard. Se invece sei tu a far viaggiare la merce, la legge ti dà uno strumento in più per farti pagare il tempo perso, ma le prime verifiche sul campo dicono che incassarlo davvero resta tutt’altro che automatico.

Cosa prevede davvero la legge 105/2025 sui tempi di attesa a carico e scarico?

Il decreto legge Infrastrutture (DL 73/2025), convertito nella legge 105/2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 luglio 2025, modifica l’articolo 6-bis del decreto legislativo 286/2005 e abbassa da 120 a 90 minuti per operazione la franchigia di attesa gratuita al carico e allo scarico delle merci. In sede di conversione è stato chiarito che nel conteggio rientrano anche i periodi di attesa dovuti all’inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce, non solo il tempo materiale dell’operazione. Lo confermano concordemente Shipping Italy ed Edotto, che riprende la circolare attuativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 13485 del 4 novembre 2025. La circolare precisa che i 90 minuti coprono solo l’attesa in senso proprio, non il tempo materiale impiegato per caricare o scaricare il mezzo, e che limiti e importi hanno carattere uniforme: nessun accordo tra le parti può derogarli al ribasso.

Quanto vale l’indennizzo e chi lo deve pagare?

Superata la franchigia dei 90 minuti, al vettore spetta un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ritardo, soggetto a rivalutazione annuale in base all’indice FOI. Il pagamento è a carico in solido del committente e del caricatore, secondo quanto riporta un’analisi tecnica del settore assicurativo pubblicata da ANIA, fonte di natura diversa rispetto alla stampa di settore e quindi una conferma indipendente dei numeri principali. L’indennizzo non è dovuto quando il ritardo è imputabile al vettore stesso, ad esempio per un arrivo fuori dalla finestra di appuntamento concordata. Resta da verificare sul testo ufficiale della circolare quale documentazione il vettore debba produrre per dimostrare l’orario di arrivo e l’inizio effettivo dell’attesa: le fonti consultate in questo articolo non entrano nel dettaglio procedurale, un limite che dichiariamo qui perché riguarda proprio il passaggio pratico più delicato per chi dovrà far valere il diritto all’indennizzo.

E sui tempi di pagamento delle fatture, cosa cambia davvero?

Meno di quanto il nome della norma lascerebbe pensare. Il termine massimo per pagare una fattura di trasporto resta di 60 giorni dalla data di emissione, come già previsto dal decreto legislativo 231/2002 e dal decreto legge 112/2008: lo conferma una circolare del presidente del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori datata 19 novembre 2025, citata da Informa Impresa. La novità reale riguarda l’abuso di dipendenza economica, che la legge 105/2025 estende esplicitamente ai rapporti di trasporto merci: quando i ritardi nei pagamenti risultano abituali e non episodici, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può intervenire d’ufficio o su segnalazione del creditore, con diffide e, nei casi più gravi, sanzioni fino al 10% del fatturato annuo dell’impresa committente responsabile, con rinvio all’articolo 15 della legge 287/1990. Le fonti disponibili non chiariscono le modalità esatte di calcolo della sanzione né riportano il testo integrale del comma: un punto da verificare direttamente sulla Gazzetta Ufficiale prima di citarlo in una contestazione formale.

La norma funziona davvero sul campo, un anno dopo?

Qui la trasparenza con il lettore conta più della sintesi. Un’indagine di Assotir di marzo 2026, ripresa da trans.info, segnala che ottenere l’indennizzo resta difficile per molte imprese: secondo questa fonte, solo il 28% delle imprese di trasporto di media dimensione riuscirebbe a farlo rispettare in pieno, contro appena il 5% delle microimprese. È un dato che arriva da una sola fonte di settore, non confermato in modo indipendente da una seconda fonte di natura diversa, quindi lo riportiamo come segnale dal campo e non come statistica definitiva. Lo stesso sito, in un articolo collegato, riferisce di committenti accusati di fare pressioni commerciali sui propri fornitori di trasporto per evitare di pagare le 100 euro all’ora di sosta. Se la tua azienda è dalla parte del committente, il punto pratico è che la convenienza di organizzare meglio i tempi di carico resta più alta del rischio di una contestazione isolata, almeno finché i controlli resteranno rari come segnalano queste prime verifiche sul campo.

Vai più a fondo

Il punto da riverificare nei prossimi mesi è se l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aprirà i primi procedimenti concreti sui ritardi di pagamento nel trasporto, e se una seconda indagine di settore confermerà o correggerà i dati di Assotir sulla difficoltà di ottenere l’indennizzo.

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