NORMATIVA
RENTRI e FIR digitale: la scadenza slitta di sette mesi
La legge di conversione del Milleproroghe 2026 rinvia l'obbligo del formulario rifiuti digitale (xFIR) dal 13 febbraio al 15 settembre: chi trasporta o produce rifiuti puo ancora usare la carta, ma non per tutto e non senza condizioni.
Redazione Logistica B2B · 8 agosto 2026
Il FIR digitale slitta di sette mesi. La legge di conversione del Milleproroghe ha spostato l’obbligo del formulario rifiuti in formato elettronico dal 13 febbraio al 15 settembre 2026: fino a quella data resta valido anche il modulo cartaceo, e le sanzioni per chi non trasmette i dati al RENTRI non scattano.
Perché ti riguarda: se la tua azienda produce, trasporta o riceve rifiuti ed è iscritta al RENTRI, la proroga non cancella l’obbligo di trasmettere i dati, lo sposta soltanto. Chi ha già configurato il gestionale per l’xFIR può continuare a usarlo da subito; chi non ce l’ha ancora fatto può stampare il FIR in formato cartaceo fino al 15 settembre, ma per i rifiuti pericolosi la trasmissione dei dati al RENTRI resta comunque dovuta già da ora. Un magazziniere che oggi compila a mano un formulario per un carico di solventi esausti deve comunque caricare quei dati sul portale entro le scadenze previste: saltare quel passaggio, dopo il 15 settembre, costa da 1.000 a 3.000 euro per ogni formulario di rifiuti pericolosi non trasmesso o trasmesso in modo incompleto, secondo l’articolo 258 del decreto legislativo 152/2006 richiamato dalla stessa proroga.
RENTRI e FIR digitale: cosa prevede esattamente la proroga?
La legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione del decreto Milleproroghe (decreto legge 200/2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 ed entrata in vigore il 1° marzo, ha riscritto il calendario che il Ministero dell’Ambiente aveva fissato con il decreto 59/2023. La data che doveva chiudere la fase di transizione, il 13 febbraio 2026, non è più quella definitiva: fino al 15 settembre 2026 resta ammesso anche il FIR in formato cartaceo, stampato tramite il servizio di vidimazione digitale del RENTRI, come alternativa al modulo elettronico. Dal 16 settembre, invece, l’xFIR diventa l’unico formato ammesso per tutti gli operatori iscritti al registro.
Chi può ancora usare la carta, e chi deve muoversi già ora?
Non tutti allo stesso modo. Per i rifiuti non pericolosi, fino al 15 settembre la scelta tra cartaceo e digitale resta libera: un’impresa può continuare a compilare il formulario a mano senza obblighi aggiuntivi di trasmissione. Per i rifiuti pericolosi il quadro è diverso, ed è la parte meno raccontata della vicenda: l’obbligo di trasmettere i dati del formulario al RENTRI decorre comunque dal 13 febbraio 2026, indipendentemente dal formato con cui il documento viene fisicamente compilato. In pratica un trasportatore che movimenta batterie esauste o fanghi di lavorazione può ancora firmare un FIR cartaceo, ma deve comunque caricare quei dati sul portale entro i termini previsti, altrimenti la proroga non lo protegge.
Cosa rischia chi non si adegua dopo il 15 settembre?
Le sanzioni previste dall’articolo 258 del decreto legislativo 152/2006 non sono state cancellate, solo sospese fino al 15 settembre 2026. Da quella data, l’omessa o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI costa da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per quelli pericolosi, per ogni formulario. La trasmissione tardiva o compilata in modo scorretto pesa ancora di più: da 1.600 a 10.000 euro. Per un’impresa che movimenta decine di carichi al mese, la differenza tra adeguarsi entro l’estate o rincorrere il gestionale a settembre si misura in centinaia, se non migliaia, di euro di multe potenziali evitabili con un semplice cambio di procedura interna.
C’è un’altra scadenza RENTRI che il Milleproroghe non ha toccato allo stesso modo?
Sì, ed è già passata. Il 30 giugno 2026 è scaduto il termine entro cui i veicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi dovevano dotarsi di un sistema di geolocalizzazione attivo per restare iscritti alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali, requisito tecnico introdotto dallo stesso pacchetto di norme sul RENTRI. A differenza dell’xFIR, qui il Milleproroghe non ha spostato ulteriormente la data: chi trasporta rifiuti pericolosi e non ha ancora il tracciamento satellitare attivo sui mezzi rischia già oggi contestazioni sull’idoneità all’iscrizione, non solo una sanzione futura. Vale la pena ricordarlo perché la proroga sull’xFIR ha fatto passare in secondo piano questa scadenza, che riguarda proprio le aziende più esposte, quelle che movimentano il materiale più pericoloso.
Perché il calendario del RENTRI continua a slittare?
Non è la prima volta. Il decreto 59/2023 aveva già scaglionato l’iscrizione al registro in tre finestre: il 13 febbraio 2025 per le imprese con oltre 50 dipendenti e rifiuti pericolosi, tra il 15 giugno e il 14 agosto 2025 per la fascia intermedia, tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 per i piccoli produttori fino a 10 dipendenti. La proroga dell’xFIR a settembre è l’ultima di una serie di slittamenti sulle stesse regole tecniche. Chi si è mosso con calma nelle finestre precedenti ha evitato la corsa a ridosso di ogni scadenza, compresa quella di settembre.
Cosa conviene fare da qui al 15 settembre?
Verificare lo stato del proprio gestionale: se il software per l’xFIR è già attivo, conviene usarlo da ora, senza aspettare la scadenza, per intercettare errori di configurazione mentre le sanzioni sono ancora sospese. Chi lavora con rifiuti pericolosi deve controllare che la trasmissione dati al RENTRI sia già operativa, indipendentemente dal formato del formulario: qui la proroga non concede margine. Chi ha mezzi iscritti alla categoria 5 dell’Albo gestori ambientali dovrebbe verificare subito la geolocalizzazione, visto che quella finestra si è già chiusa il 30 giugno. Settembre arriva prima di quanto sembri: tra Ferragosto e la ripartenza autunnale restano poche settimane utili per testare il sistema senza rischiare un blocco operativo in piena stagione.
Vai più a fondo
- RENTRI, Il FIR in formato cartaceo: utilizzo alternativo al FIR in formato digitale fino al 15 settembre 2026 · fonte primaria istituzionale (portale ufficiale RENTRI, Ministero dell’Ambiente). WebFetch diretto bloccato dalla policy di rete: dati incrociati su piu fonti indipendenti via WebSearch (TuttoAmbiente, Certifico, BibLus-ACCA, CNA Forlì-Cesena, Vega Engineering, Riciclanews, Studio Barberi), concordi su data, legge 26/2026 e importi sanzioni ex art. 258 D.Lgs. 152/2006
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