GUIDA
Autoarticolati, il limite resta 16,50 metri, non 18,75
In Italia un autoarticolato può restare a 16,50 metri o arrivare a 18,75, e la differenza dipende dall'omologazione del semirimorchio, non dalla motrice. La guida ai limiti dell'articolo 61 del Codice della Strada dopo la legge 156/2021: cosa cambia per chi acquista, noleggia o carica un mezzo pesante.
Redazione Logistica B2B · 6 settembre 2026
In Italia un autoarticolato può restare a 16,50 metri o arrivare a 18,75, e la differenza dipende dal semirimorchio, non dalla motrice. Lo prevede l’articolo 61, comma 2, del Codice della Strada, modificato dalla legge 156 del 9 novembre 2021: il tetto più alto non è un’estensione automatica, resta condizionato a un’omologazione specifica del rimorchio che in strada non si vede a occhio nudo.
Perché ti riguarda
Un autotrasportatore che acquista o noleggia un semirimorchio pensando di sfruttare subito il tetto dei 18,75 metri rischia una contestazione se il mezzo non ha l’omologazione prevista dal regolamento di attuazione del Codice della Strada per l’idoneità al trasporto intermodale strada-rotaia o strada-mare. La differenza tra i due limiti vale fino a 2,25 metri di carico utile in più per viaggio, ma solo con quel documento a bordo. Un committente che pianifica un carico ai limiti di sagoma dovrebbe verificare la carta di circolazione del vettore prima di riempire il mezzo: la sanzione per eccesso di sagoma ricade su chi guida e su chi ha intestato il veicolo, un rischio che il vettore porta da solo salvo un accordo scritto che lo ripartisca diversamente.
Cosa dice l’articolo 61 del Codice della Strada
L’articolo 61 fissa la sagoma limite per tutti i veicoli che circolano in Italia, carico compreso: larghezza massima 2,55 metri e altezza massima 4 metri. Fanno eccezione gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani su itinerari prestabiliti, per i quali l’altezza può arrivare a 4,30 metri. Questi due limiti, larghezza e altezza, non sono stati toccati dalla riforma del 2021: a cambiare è stata solo la lunghezza degli autoarticolati e degli autosnodati.
Qual è la lunghezza massima di un autoarticolato in Italia?
La regola generale resta 16,50 metri per il complesso motrice più semirimorchio. La legge 156/2021, che ha modificato l’articolo 61 comma 2, ha portato il limite fino a 18,75 metri, organi di traino compresi, ma solo quando il semirimorchio è omologato secondo le specifiche tecniche del regolamento di attuazione e certificato idoneo al trasporto intermodale strada-rotaia o strada-mare. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è tornato più volte sul tema con chiarimenti tecnici, confermando che senza quella certificazione il complesso che supera i 16,50 metri va considerato un trasporto eccezionale, con tutte le autorizzazioni che questo comporta.
Vale la pena distinguere i due casi con un confronto diretto:
| Configurazione | Lunghezza massima | Condizione |
|---|---|---|
| Autoarticolato standard | 16,50 metri | Nessuna, è il limite ordinario |
| Autoarticolato con semirimorchio certificato intermodale | 18,75 metri | Omologazione specifica del semirimorchio |
| Larghezza (tutti i veicoli) | 2,55 metri | Esclusi gli specchietti retrovisori mobili |
| Altezza (tutti i veicoli) | 4 metri | 4,30 metri per autobus/filobus urbani di linea |
Perché l’autotreno è diverso dall’autoarticolato
Nel linguaggio corrente i due termini si confondono, ma il Codice della Strada li tratta come configurazioni distinte. L’autoarticolato è un semirimorchio agganciato a una motrice tramite un perno, senza timone: la parte anteriore del carico poggia sul mezzo trainante. L’autotreno è invece una motrice con un proprio cassone che traina un rimorchio autonomo, collegato con un timone. Per gli autotreni e i filotreni il limite di 18,75 metri, organi di traino inclusi, era già la regola prima della riforma del 2021, senza bisogno di alcuna certificazione aggiuntiva: la novità della legge 156/2021 ha riguardato solo gli autoarticolati e gli autosnodati, portandoli più vicino, a certe condizioni, al limite che gli autotreni già avevano.
Vai più a fondo
Il quadro normativo qui riportato è basato sull’articolo 61 del Codice della Strada e sui chiarimenti tecnici pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ripresi e triangolati su TrasportoEuropa e su ASAPS, l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale: la rete di questa sessione non ha permesso lo scarico diretto del testo di legge da Gazzetta Ufficiale, quindi il dato è confermato su più fonti indipendenti invece che su un unico documento scaricato.
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