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NORMATIVA

Licenza comunitaria, obbligatoria anche sotto le 3,5 tonnellate

Dal 21 maggio 2022 la licenza comunitaria serve anche a chi trasporta merci all'estero con veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate. Requisiti del Regolamento CE 1071/2009, importi della capacità finanziaria, validità decennale e copie conformi: la guida per chi acquista o gestisce mezzi per il trasporto internazionale conto terzi.

Redazione Logistica B2B · 9 settembre 2026

Dal 21 maggio 2022 la licenza comunitaria serve anche a chi trasporta merci all’estero con un furgone tra 2,5 e 3,5 tonnellate, non più solo agli autotreni pesanti sopra le 3,5 tonnellate.

Chi consegna merce fuori dai confini italiani con un veicolo commerciale leggero, corriere espresso conto terzi o piccola distribuzione internazionale, non è più esentato solo perché il mezzo pesa poco. La licenza comunitaria è un requisito di accesso al mercato del trasporto internazionale: senza quella o la sua copia certificata conforme a bordo, un controllo su strada in un altro Stato membro può contestare l’attività come esercizio abusivo della professione, con conseguenze che vanno oltre la semplice multa. Chi organizza le consegne all’estero, anche solo occasionalmente, dovrebbe verificare la carta di circolazione del vettore prima di affidargli un carico, non solo il tempo di transito promesso.

In numeri

Fonte: Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada; estensione ai veicoli 2,5-3,5 tonnellate confermata da più fonti di settore concordanti (Confartigianato Trasporti, Assotir, Uniceb), in attesa che la rete torni ad accedere direttamente al testo pubblicato sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Chi deve avere la licenza comunitaria e da quando

Fino al 20 maggio 2022 un’impresa che usava solo veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate per il trasporto internazionale di merci conto terzi restava fuori dall’obbligo. Il regolamento UE che ha rivisto l’accesso alla professione ha chiuso questa eccezione: dal giorno successivo, chiunque svolga trasporto internazionale conto terzi con un veicolo sopra le 2,5 tonnellate, comprese le porzioni di flotta più leggere usate per corriere espresso o piccola distribuzione, deve essere titolare della licenza e tenere a bordo la copia certificata conforme. Le domande per il rilascio potevano essere presentate già dal 2 gennaio 2022, per dare alle imprese il tempo di regolarizzarsi prima della scadenza. Restano fuori dall’obbligo solo il trasporto nazionale con questi mezzi leggeri e i casi di conto proprio, dove l’azienda trasporta merce propria e non presta un servizio a terzi.

Cosa serve davvero per ottenerla

Il Regolamento CE 1071/2009 chiede quattro condizioni insieme, non una a scelta. Lo stabilimento significa avere una sede operativa reale in Italia, con documenti e veicoli verificabili. L’onorabilità esclude chi ha condanne o sanzioni gravi che la normativa collega all’esercizio del trasporto. L’idoneità professionale richiede un certificato di capacità professionale del responsabile dei trasporti, ottenuto con un esame gestito dalle Camere di Commercio. La capacità finanziaria è la parte più concreta da preventivare: si dimostra con bilanci certificati, una fideiussione bancaria o assicurativa, oppure un’assicurazione di responsabilità professionale nei primi due anni di attività senza bilanci disponibili. Gli importi minimi, 9.000 euro per il primo veicolo pesante e 5.000 per ogni aggiuntivo, salgono in proporzione al numero di mezzi: un’impresa con cinque autoarticolati deve dimostrare almeno 29.000 euro di capacità finanziaria solo per questo requisito.

Cosa succede se la copia conforme non è a bordo

Il numero di copie certificate conformi che un’impresa può ottenere è legato al numero di veicoli idonei al trasporto internazionale che ha davvero in disponibilità, non un tetto fisso per licenza. Un vantaggio pratico per chi rinnova la flotta: se un veicolo viene venduto e sostituito con uno nuovo, la copia conforme già ottenuta resta valida e può accompagnare il mezzo nuovo, purché non sia scaduta. Il problema si presenta quando la copia manca del tutto o è scaduta al momento del controllo su strada in un altro Stato membro: l’autorità che ferma il veicolo può trattare il trasporto come privo di titolo abilitante, con conseguenze che ricadono sia sul conducente sia sull’impresa titolare del veicolo. Per un committente che affida un carico a un vettore terzo, chiedere di vedere la copia conforme prima della partenza costa un minuto e riduce il rischio di un fermo che allunga i tempi di consegna promessi al cliente finale.

Domande frequenti

La licenza comunitaria serve anche per il trasporto solo in Italia? No, riguarda il trasporto internazionale conto terzi. Per il trasporto nazionale con veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate resta sufficiente l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, senza l’obbligo della licenza comunitaria.

Quanto costa in totale ottenere la licenza comunitaria? Il costo cambia da impresa a impresa perché dipende dal numero di veicoli e dalla forma scelta per dimostrare la capacità finanziaria (fideiussione, assicurazione o bilanci). Gli importi minimi da garantire sono quelli indicati nel Regolamento CE 1071/2009, non una tariffa fissa di rilascio.

Cosa cambia tra licenza comunitaria e copia conforme? La licenza comunitaria è il titolo unico intestato all’impresa. La copia certificata conforme è il documento che deve stare fisicamente a bordo di ogni veicolo che effettua il trasporto internazionale, in numero proporzionato ai mezzi idonei posseduti dall’impresa.

Cosa succede alla scadenza dei 10 anni? La licenza va rinnovata prima della scadenza. Dal 2022 le nuove licenze rilasciate come rinnovo partono dal giorno successivo alla scadenza di quella precedente, quando la domanda arriva in tempo, così l’impresa non resta mai senza titolo valido.

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